Approfondimenti
Pubblicazione della fusione societaria: tempi, opposizione creditori, modello
La fusione di società è un’operazione straordinaria disciplinata dagli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile. La pubblicazione del progetto in Gazzetta Ufficiale è prevista dall’art. 2501-ter ed è funzionale al diritto di opposizione dei creditori (art. 2503), che hanno 60 giorni per opporsi. Vediamo come funziona.
Il quadro normativo
Le norme rilevanti del Codice Civile:
- Art. 2501-ter: pubblicazione del progetto di fusione
- Art. 2502-bis: iscrizione della delibera nel Registro Imprese
- Art. 2503: opposizione dei creditori (termine 60 giorni)
- Art. 2504: atto di fusione
- Art. 2505: fusione semplificata (società interamente possedute)
Fasi della procedura di fusione
- Predisposizione del progetto di fusione da parte degli amministratori (artt. 2501-ter, 2501-quater)
- Deposito del progetto presso il Registro delle Imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
- Decorrenza del termine di 60 giorni per l’opposizione dei creditori (art. 2503)
- Delibera assembleare di approvazione della fusione (art. 2502)
- Iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese
- Stipula dell’atto di fusione (art. 2504)
- Iscrizione dell’atto nel Registro delle Imprese → fusione efficace
Contenuti dell’avviso da pubblicare
L’avviso deve contenere:
- Denominazione, sede e numero di iscrizione delle società partecipanti
- Tipo di fusione: per unione o per incorporazione
- Sintesi del progetto di fusione e degli atti collegati
- Rapporto di cambio delle azioni o quote
- Data di efficacia della fusione (ai fini contabili e fiscali)
- Indicazione del termine per l’opposizione dei creditori (60 giorni)
- Riferimenti al deposito del progetto presso il Registro Imprese
Modello di avviso di fusione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501-ter del Codice Civile, si rende noto che con atti del [data] depositati presso il Registro delle Imprese di [Milano] in data [data], è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di:
BETA S.R.L.
Sede legale: Milano, Via Verdi 5
Capitale sociale: € 100.000 i.v.
Registro Imprese Milano n. 11122233344
nella società incorporante:
ALFA S.P.A.
Sede legale: Milano, Via Roma 1
Capitale sociale: € 1.000.000 i.v.
Registro Imprese Milano n. 12345678901
Il rapporto di cambio è di n. 1 azione ALFA S.p.A. da nominali € 1,00 per ogni n. 10 quote BETA S.r.l. da nominali € 1,00.
La fusione avrà effetti civili dall’ultima iscrizione nel Registro Imprese; ha efficacia contabile e fiscale dal 1° gennaio 2026.
I creditori delle società partecipanti possono fare opposizione alla fusione entro sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni del progetto di fusione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2503 del Codice Civile.
Il progetto di fusione e i documenti previsti dall’art. 2501-septies sono depositati presso le sedi delle società partecipanti.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ALFA S.p.A.
L’opposizione dei creditori (art. 2503 c.c.)
I creditori delle società partecipanti hanno diritto di opporsi alla fusione entro 60 giorni dall’iscrizione del progetto nel Registro Imprese. L’opposizione comporta:
- Sospensione automatica dell’efficacia della fusione fino alla decisione del Tribunale
- Possibilità per la società di prestare idonea garanzia al creditore opponente per superare l’opposizione
- Pronuncia del Tribunale sull’ammissibilità dell’opposizione e sulle garanzie
La pubblicazione in GU è quindi il momento da cui decorre questo termine critico.
Fusione semplificata (art. 2505 c.c.)
Per le fusioni tra società interamente possedute, la procedura è semplificata:
- Non è richiesta la relazione degli esperti (art. 2501-sexies)
- Possibile delibera del solo organo amministrativo (anziché assemblea)
- La pubblicazione del progetto in GU resta richiesta
- I creditori conservano il diritto di opposizione (60 giorni)
Costo della pubblicazione
Tariffa A: €17,33 + IVA per riga. Un avviso di fusione tipico (2.000-3.000 caratteri) costa €450-€680 + IVA.
Per fusioni complesse con relazioni dettagliate, l’avviso può raggiungere 3.000-4.000 caratteri: €680-€900 + IVA.
Domande frequenti
- Posso ridurre il termine di 60 giorni per l’opposizione?
- Sì, se tutti i creditori prestano consenso scritto alla fusione (art. 2503 c.c.) o se la società deposita le somme corrispondenti ai loro crediti presso un istituto di credito.
- La fusione transfrontaliera segue le stesse regole?
- Le fusioni transfrontaliere intracomunitarie sono disciplinate dal D.lgs. 108/2008 (recepimento Direttiva 2005/56/CE), oggi sostituito dalla Direttiva 2019/2121. La pubblicazione in GU è richiesta, oltre a quella in tutti gli Stati Membri coinvolti.
- Cosa succede se un creditore presenta opposizione?
- La fusione è sospesa fino alla pronuncia del Tribunale. La società può: presentare garanzie (fideiussioni, deposito), oppure proseguire la fusione se ottiene autorizzazione giudiziale, oppure attendere il superamento dell’opposizione.
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Invia il progetto di fusione e i documenti collegati a quotazioni@pubblicitalegale.net. Vedi pagina dedicata per tutti i dettagli operativi.
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