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Approfondimenti

Pubblicazione della fusione societaria: tempi, opposizione creditori, modello

Pubblicato il 20 giugno 2026

La fusione di società è un’operazione straordinaria disciplinata dagli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile. La pubblicazione del progetto in Gazzetta Ufficiale è prevista dall’art. 2501-ter ed è funzionale al diritto di opposizione dei creditori (art. 2503), che hanno 60 giorni per opporsi. Vediamo come funziona.

Il quadro normativo

Le norme rilevanti del Codice Civile:

  • Art. 2501-ter: pubblicazione del progetto di fusione
  • Art. 2502-bis: iscrizione della delibera nel Registro Imprese
  • Art. 2503: opposizione dei creditori (termine 60 giorni)
  • Art. 2504: atto di fusione
  • Art. 2505: fusione semplificata (società interamente possedute)

Fasi della procedura di fusione

  1. Predisposizione del progetto di fusione da parte degli amministratori (artt. 2501-ter, 2501-quater)
  2. Deposito del progetto presso il Registro delle Imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
  3. Decorrenza del termine di 60 giorni per l’opposizione dei creditori (art. 2503)
  4. Delibera assembleare di approvazione della fusione (art. 2502)
  5. Iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese
  6. Stipula dell’atto di fusione (art. 2504)
  7. Iscrizione dell’atto nel Registro delle Imprese → fusione efficace

Contenuti dell’avviso da pubblicare

L’avviso deve contenere:

  • Denominazione, sede e numero di iscrizione delle società partecipanti
  • Tipo di fusione: per unione o per incorporazione
  • Sintesi del progetto di fusione e degli atti collegati
  • Rapporto di cambio delle azioni o quote
  • Data di efficacia della fusione (ai fini contabili e fiscali)
  • Indicazione del termine per l’opposizione dei creditori (60 giorni)
  • Riferimenti al deposito del progetto presso il Registro Imprese

Modello di avviso di fusione

AVVISO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501-ter del Codice Civile, si rende noto che con atti del [data] depositati presso il Registro delle Imprese di [Milano] in data [data], è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di:

BETA S.R.L.
Sede legale: Milano, Via Verdi 5
Capitale sociale: € 100.000 i.v.
Registro Imprese Milano n. 11122233344

nella società incorporante:

ALFA S.P.A.
Sede legale: Milano, Via Roma 1
Capitale sociale: € 1.000.000 i.v.
Registro Imprese Milano n. 12345678901

Il rapporto di cambio è di n. 1 azione ALFA S.p.A. da nominali € 1,00 per ogni n. 10 quote BETA S.r.l. da nominali € 1,00.

La fusione avrà effetti civili dall’ultima iscrizione nel Registro Imprese; ha efficacia contabile e fiscale dal 1° gennaio 2026.

I creditori delle società partecipanti possono fare opposizione alla fusione entro sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni del progetto di fusione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2503 del Codice Civile.

Il progetto di fusione e i documenti previsti dall’art. 2501-septies sono depositati presso le sedi delle società partecipanti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ALFA S.p.A.

L’opposizione dei creditori (art. 2503 c.c.)

I creditori delle società partecipanti hanno diritto di opporsi alla fusione entro 60 giorni dall’iscrizione del progetto nel Registro Imprese. L’opposizione comporta:

  • Sospensione automatica dell’efficacia della fusione fino alla decisione del Tribunale
  • Possibilità per la società di prestare idonea garanzia al creditore opponente per superare l’opposizione
  • Pronuncia del Tribunale sull’ammissibilità dell’opposizione e sulle garanzie

La pubblicazione in GU è quindi il momento da cui decorre questo termine critico.

Fusione semplificata (art. 2505 c.c.)

Per le fusioni tra società interamente possedute, la procedura è semplificata:

  • Non è richiesta la relazione degli esperti (art. 2501-sexies)
  • Possibile delibera del solo organo amministrativo (anziché assemblea)
  • La pubblicazione del progetto in GU resta richiesta
  • I creditori conservano il diritto di opposizione (60 giorni)

Costo della pubblicazione

Tariffa A: €17,33 + IVA per riga. Un avviso di fusione tipico (2.000-3.000 caratteri) costa €450-€680 + IVA.

Per fusioni complesse con relazioni dettagliate, l’avviso può raggiungere 3.000-4.000 caratteri: €680-€900 + IVA.

Domande frequenti

Posso ridurre il termine di 60 giorni per l’opposizione?
Sì, se tutti i creditori prestano consenso scritto alla fusione (art. 2503 c.c.) o se la società deposita le somme corrispondenti ai loro crediti presso un istituto di credito.
La fusione transfrontaliera segue le stesse regole?
Le fusioni transfrontaliere intracomunitarie sono disciplinate dal D.lgs. 108/2008 (recepimento Direttiva 2005/56/CE), oggi sostituito dalla Direttiva 2019/2121. La pubblicazione in GU è richiesta, oltre a quella in tutti gli Stati Membri coinvolti.
Cosa succede se un creditore presenta opposizione?
La fusione è sospesa fino alla pronuncia del Tribunale. La società può: presentare garanzie (fideiussioni, deposito), oppure proseguire la fusione se ottiene autorizzazione giudiziale, oppure attendere il superamento dell’opposizione.

Pubblica la tua fusione

Invia il progetto di fusione e i documenti collegati a quotazioni@pubblicitalegale.net. Vedi pagina dedicata per tutti i dettagli operativi.

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