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Notificazione per Pubblici Proclami e Atti Giudiziari

Notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., morte presunta, dichiarazione di assenza. Tariffa ridotta €7,06/riga su autorizzazione del giudice.

La pubblicazione di atti giudiziari sulla Gazzetta Ufficiale consente di notificare validamente provvedimenti quando il destinatario è irreperibile, in numero elevato o non identificabile. La forma classica è la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., autorizzata dal giudice. Si applica la tariffa ridotta di €7,06 + IVA per riga.

Tipologie di atti giudiziari pubblicati

  • Notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. — atti di citazione, ricorsi, sentenze, opposizioni, sequestri
  • Avvisi di morte presunta (artt. 58 ss. c.c.) — dopo 10 anni di scomparsa
  • Dichiarazione di assenza (artt. 49 ss. c.c.) — dopo 2 anni di scomparsa
  • Vendite giudiziarie immobiliari — quando il giudice dell’esecuzione lo dispone
  • Avvisi di eredità giacente (artt. 528 ss. c.c.) — pubblicazione del decreto di nomina del curatore
  • Provvedimenti di volontaria giurisdizione con pubblicità richiesta
  • Avvisi di concordato preventivo, fallimento, liquidazione giudiziale (D.lgs. 14/2019 — Codice della Crisi)
  • Decreti di sequestro, confisca, prevenzione con efficacia verso terzi indeterminati

Notificazione per pubblici proclami: quando si usa

L’art. 150 c.p.c. consente al giudice di autorizzare la notificazione per pubblici proclami quando:

  • I destinatari sono numerosi o di difficile identificazione (es. eredi sconosciuti)
  • La notificazione individuale risulterebbe eccessivamente onerosa o impossibile
  • Si è in presenza di liti su beni indivisi o procedure di usucapione

Il giudice emette decreto autorizzativo con cui dispone:

  1. Deposito di copia in cancelleria
  2. Affissione all’albo del Tribunale
  3. Pubblicazione di estratto sulla Gazzetta Ufficiale (Parte II)
  4. Eventuale pubblicazione su uno o più quotidiani a tiratura nazionale o locale

Quanto costa la pubblicazione di un atto giudiziario

Si applica la Tariffa B — Annunzi giudiziari: €7,06 + IVA per riga, su autorizzazione del giudice. Esempi:

  • Estratto di citazione (500-800 caratteri): €50-€75 + IVA
  • Avviso di vendita giudiziaria (1.500-2.500 caratteri): €140-€230 + IVA
  • Avviso di morte presunta (600-900 caratteri): €55-€85 + IVA

La tariffa ridotta è applicabile solo dietro presentazione del decreto del giudice che autorizza la pubblicazione ai sensi dell’art. 150 c.p.c. o di altra norma equivalente.

Documentazione richiesta

  • Copia del decreto del giudice che autorizza la pubblicazione
  • Testo dell’estratto da pubblicare in formato Word o PDF
  • Dati del procedimento (numero R.G., Tribunale, parti)
  • Dati del difensore o procuratore richiedente

Tempi di pubblicazione

La Parte II — Annunzi esce martedì, giovedì e sabato. Per atti giudiziari urgenti (sequestri, provvedimenti cautelari) gestiamo l’inserimento nel primo numero utile, di norma in 1-3 giorni lavorativi.

Per chi lavoriamo

Pubblichiamo per studi legali, procuratori, curatori fallimentari, commissari giudiziali, ausiliari del giudice, e direttamente per Tribunali e Procure per atti d’ufficio.

Domande frequenti sugli atti giudiziari

Quando si perfeziona la notificazione per pubblici proclami?
Secondo la giurisprudenza consolidata, la notificazione si perfeziona dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sempre che siano state rispettate tutte le formalità prescritte dal decreto autorizzativo (deposito in cancelleria, affissione all’albo).
Posso pubblicare un avviso di vendita giudiziaria senza decreto?
No. La pubblicazione in GU con tariffa ridotta richiede sempre l’autorizzazione del giudice. Senza decreto si applica la tariffa ordinaria di €17,33/riga.
Cosa deve contenere l’estratto della citazione?
L’estratto deve riportare: indicazione delle parti, oggetto sintetico della domanda, Tribunale adito, numero R.G., termine per la costituzione del convenuto e l’eventuale udienza. Il giudice nel decreto specifica gli elementi essenziali.
La pubblicazione in GU sostituisce quella sui quotidiani?
Dipende da quanto previsto dal decreto del giudice. Spesso il decreto impone pubblicazione congiunta in GU e su uno o più quotidiani per ampliare la diffusione. Possiamo gestire entrambe.

Pubblica un atto giudiziario

Invia il decreto e il testo dell’estratto a quotazioni@pubblicitalegale.net. Preventivo immediato con la tariffa ridotta confermata.

Per assistenza tecnica: numero verde 800 035 440.

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