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Notificazione per pubblici proclami: come si fa, costi e tempi

Pubblicato il 20 giugno 2026 · Aggiornato il 14 luglio 2026

La notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. consente di notificare validamente un atto giudiziario quando i destinatari sono numerosi, irreperibili o non identificabili individualmente. È disciplinata dal Codice di Procedura Civile e richiede sempre il decreto autorizzativo del giudice. Vediamo come funziona in pratica.

Cos’è la notificazione per pubblici proclami

L’art. 150 del Codice di Procedura Civile dispone:

“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il presidente del tribunale può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.”

In pratica, è uno strumento residuale a cui si ricorre quando la notifica tradizionale (raccomandata, ufficiale giudiziario, PEC) non è praticabile.

Quando si può usare

I casi tipici in cui il giudice autorizza la notificazione per pubblici proclami sono:

  • Liti su beni indivisi con eredi non identificati
  • Cause di usucapione contro eredi sconosciuti
  • Azioni contro società estinte con soci o creditori dispersi
  • Class action verso categorie di soggetti numerosi
  • Provvedimenti urbanistici e ambientali con destinatari indeterminati
  • Procedure di esproprio con proprietari non rintracciati

Come ottenere il decreto del giudice

La procedura si articola in 4 passi:

  1. Istanza al Presidente del Tribunale motivata da parte del difensore, allegando documenti che attestano l’impossibilità o l’eccessiva onerosità della notifica ordinaria
  2. Parere del Pubblico Ministero
  3. Decreto autorizzativo del Presidente, che dispone:
    • Deposito dell’atto in cancelleria
    • Affissione all’albo del Tribunale
    • Pubblicazione dell’estratto in Gazzetta Ufficiale (Parte II — Annunzi)
    • Eventuale pubblicazione su quotidiani nazionali o locali
  4. Esecuzione delle formalità con perfezionamento della notifica

Cosa scrivere nell’estratto da pubblicare in GU

L’estratto deve essere sintetico ma completo e contenere:

  • Indicazione delle parti (con espressioni generiche se i destinatari sono indeterminati: “agli eredi di [X]”, “ai proprietari del fondo [Y]”)
  • Tribunale adito e numero R.G. (Ruolo Generale)
  • Oggetto sintetico della domanda
  • Termine per la costituzione del convenuto o per l’udienza
  • Riferimento al decreto autorizzativo del giudice

Il decreto specifica gli elementi essenziali. Esempio di lunghezza tipica: 500-800 caratteri.

Quanto costa: tariffa ridotta €7,06/riga

La pubblicazione in GU per pubblici proclami beneficia della Tariffa B (Annunzi giudiziari): €7,06 + IVA per riga di 77 caratteri. Esempio:

  • Estratto breve (500-700 caratteri): €50-€65 + IVA
  • Estratto medio (800-1.000 caratteri): €70-€95 + IVA
  • Estratto lungo (1.500-2.000 caratteri): €140-€185 + IVA

La tariffa ridotta richiede sempre la presentazione del decreto autorizzativo del giudice. Senza decreto si applica la tariffa ordinaria di €17,33/riga.

Quando si perfeziona la notifica

Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, la notificazione per pubblici proclami si perfeziona dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, purché siano state rispettate tutte le formalità prescritte dal decreto:

  1. Deposito dell’atto in cancelleria
  2. Affissione all’albo del Tribunale per il periodo indicato
  3. Pubblicazione dell’estratto in GU
  4. Eventuale pubblicazione su quotidiani

La data di pubblicazione in GU è quella che fa fede per il decorso dei termini processuali (costituzione del convenuto, prescrizione, decadenze).

Tempi di pubblicazione

La Parte II — Annunzi della Gazzetta Ufficiale esce martedì, giovedì e sabato. Tempi tipici dall’invio:

  • Estratto conforme al decreto: 1-3 giorni lavorativi per l’inserimento
  • Per urgenze processuali (provvedimenti cautelari, sequestri): inserimento nel primo numero utile

Domande frequenti

Posso usare la notifica per pubblici proclami senza autorizzazione del giudice?
No, mai. Il giudice deve emettere il decreto autorizzativo (art. 150 c.p.c.). Una notifica fatta senza decreto è giuridicamente inefficace.
Cosa succede se sbaglio l’estratto?
Va pubblicato un avviso di rettifica con riferimento all’estratto originale. In alcuni casi può essere necessario ottenere un nuovo decreto del giudice.
Il decreto può richiedere anche pubblicazione su quotidiani?
Sì, il giudice può disporre pubblicazione concomitante in GU + uno o più quotidiani per ampliare la diffusione. Pubblicità Legale gestisce entrambe in modo coordinato.
La PEC sostituisce la notifica per pubblici proclami?
Solo quando il destinatario è identificato e ha un domicilio digitale valido. Per destinatari indeterminati o non identificabili, la PEC non è praticabile e resta necessaria la procedura ex art. 150 c.p.c.

Pubblica un estratto per pubblici proclami

Invia il decreto del giudice e il testo dell’estratto a quotazioni@pubblicitalegale.net. Preventivo immediato con tariffa ridotta confermata.

Vedi pagina dedicata per tutti i dettagli operativi.

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Per la procedura dettagliata, la normativa aggiornata e i facsimile scaricabili: un modello scaricabile è disponibile su www.gazzettaufficiale.info.

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